

É riconosciuta in tutto il mondo e si celebra il 3 ottobre di ogni anno.
Si tratta della Giornata Mondiale dello Stomizzato, istituita e promossa da IOA (International Ostomy Association) con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone stomizzate attraverso una maggiore consapevolezza e rispetto della condizione in cui si trovano.
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Articolo tratto da "Informablu" - Abbonati Gratis
La libertà di muoversi e viaggiare si traduce anche nella scelta del modo in cui farlo. La cintura di sicurezza può rappresentare un limite soprattutto per le persone stomizzate. Cerchiamo di capire in che modo la normativa aiuta ad oltrepas sare questo ostacolo.
L’articolo 172 del codice della strada prevede la possibilità dell’esonero dall’obbligo di uso della cintura di sicurezza, per ragioni mediche, in due ipotesi: la prima per le persone che risultino affette da patologie articolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza; la seconda per le donne in stato di gravidanza, se esistono condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza. In entrambi i casi, l’esenzione deve risultare da una certificazione medica che ttesti l’esistenza delle controindicazioni o dei rischi. Competente al suo rilascio, nella prima ipotesi, è l’unità sanitaria locale - ASL, attraverso strutture spedaliere o medico-legali. Normalmente la certificazione è preceduta da una “richiesta” da parte della persona interessata, ma nulla esclude che possa derivare dall’iniziativa autonoma del medico o della struttura ospedaliera in cui la patologia è stata trattata, quale ulteriore espressione della “tutela della salute” che ad essi spetta. L’esonero può riguardare anche chi normalmente viaggia come passeggero.
In tutti i Paesi in cui è stabilito l’obbligo della cintura la casistica considerata ai fini dell’eventuale esonero è limitata a poche categorie: ileo/colostomizzati, anomalie muscolo-scheletriche, gravidanza, impianto di pacemakers, cicatrici recenti, fobìa, problemi al seno, anomalie di peso od altezza.
Le soluzioni non sono univoche, ma comunque è prevalente la tendenza a considerare l’esonero solo come ultima possibilità, una volta accertato che altri rimedi (corretto posizionamento della cintura, cuscinetti spugnosi nell’area di contatto, modifiche alla cintura od al sedile, rialzi del sedile e modifiche della pedaliera per soggetti di statura molto bassa ecc.) non sono effettivamente praticabili.
La valutazione dell’esistenza di effettive e valide condizioni per l’esonero appartiene esclusivamente alla responsabilità del medico ed al suo insindacabile giudizio professionale, al quale la legge si affida evitando di stabilire “criteri legali”. D’altra parte, i benefici della cintura sono ben noti; pertanto, l’esonero si configura come un fatto eccezionale, frutto di una valutazione ben ponderata tra quei benefici ed il danno che invece l’uso della cintura comporterebbe nella situazione specifica presentata dalla persona alla quale esso viene concesso. Nel processo di valutazione il medico dovrà quindi essere a conoscenza e tener conto di come si comportano le cinture di sicurezza in caso di incidente, in rapporto a quelle che possono essere le conseguenze per il loro mancato uso.
La legge (art. 172 del codice della strada) stabilisce che il certificato deve recare l’indicazione della durata dell’esonero, che tuttavia potrebbe, per certe situazioni, essere “indeterminata”. Inoltre, il certificato deve recare un simbolo grafico (stabilito dalla direttiva n. 91/671 dell’UE e considerato anche da una Risoluzione dell’ONU- Commissione per l’Europa, con una valenza territoriale più ampia rispetto all’UE), rendendo riconoscibile l’esonero anche all’estero.
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